PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 114-bis. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.
      La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.
      Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici Statuti adottati con legge costituzionale e denominati "Statuti di autonomia"».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali la Regione si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e dalle relative leggi costituzionali».

      2. Il secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

 

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Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 116-bis. - Alla Provincia di Bergamo sono attribuite le competenze legislative e amministrative secondo lo Statuto di autonomia adottato con legge costituzionale».

Art. 4.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «dalle Regioni» sono inserite le seguenti: «e Province autonome»;

          b) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

          c) al sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: «alle Regioni» sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».

Art. 5.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto - IVA interna, per la quale la devoluzione è del 70 per cento del gettito, e dell'IVA per l'importazione, per la quale la devoluzione è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo secondo le norme emanate con legge statale nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto. In caso di mancata

 

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emanazione della legge nel termine indicato, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - Ai fini dell'adozione degli Statuti di autonomia provinciale i cittadini delle province interessate presentano un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 71, secondo comma. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto di autonomia.
      Il Presidente e il Consiglio della Provincia per la quale si chiede l'adozione dello Statuto di autonomia devono inviare alla Camera presso la quale il progetto di legge costituzionale è stato presentato, entro dieci giorni dalla medesima data di presentazione, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, sul merito del progetto di legge costituzionale presentato dai cittadini».